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SOCI FONDATORI E STATUTO

SOCI FONDATORI
L'Associazione
Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo è nata il 3
febbraio 1997, con atto del notaio Giorgio Merone in Camposampiero, per volontà
e merito delle seguenti persone in qualità di SOCI FONDATORI.
I loro nomi sono:
- Enzo Mantovani
- Galileo Beghin
- Italo Bano
- Nilo Checchin
- Marisa Campagnolo
- Romano Barbiero
- Mario Volpato
- Carlo Meneghini
- Eugenio Zoccarato

ONLUS

Organizzazione
Non
Lucrativa
di
Utilità
Sociale
La nostra Associazione è iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale n. 145
del 14/11/2003, con classificazione: PD0599.

Clicca sulla lettera per ingrandire

Entra
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

(Cercare in: Provincia PD - pag. 10)
Percorso:
1 -entrare nel
Portale Regionale delle Politiche Sociali cliccando
sulla stessa denominazione in blu;
2 -cliccare su "Non Profit"
dal menù in alto sotto la testata;
3 -nel menù a sinistra intitolato "Non Profit" cliccare
sulla voce "Nel territorio";
4 -nella cartina del Veneto che apparirà sulla nuova pagina, cliccare su
"Padova"
5 -ora sei arrivato
nella pagina che cercavi, basta solo un clic sulla lettera A in alto ed uno
sulla pag. 10 in basso (se non trovi il nostro nominativo, cerca in ordine
alfabetico nelle pagine prossime a quella indicata).
Nota:
Gli
aggiornamenti del sito regionale possono far cambiare numero di pagina da un
giorno
all'altro, ma il percorso dovrebbe rimanere.


Clicca per scaricare
lo STATUTO in formato Word
Il presente Statuto
comprende gli aggiornamenti apportati dalle Assemblee Generali del 02.09.99 –
07.11.2002 - 16.06.2003
S T A T U T O
della “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI
CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO”, con sede in Camposampiero
Piazza Vittoria n. 6/2.-
Art. 1:
E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI
CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO”.
Art. 2:
L’associazione ha sede in Camposampiero Piazza Vittoria n. 6/2 e potrà inoltre
istituire sezioni nei luoghi che ritenga opportuno, previa approvazione di un
regolamento di funzioni.
Art. 3:
La durata dell’Associazione è illimitata e l’ambito di intervento è limitato al
territorio della Regione Veneto.
Art. 4:
L’Associazione ha lo scopo di:
- promuovere, alla
luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, incontri, dibattiti,
congressi sia culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle
problematiche cardiache in generale;
- realizzare una
maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e
psicologico dei cardiopatici;
- diffondere la
prevenzione e la riabilitazione cardiologica.
Art. 5:
L’Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica,
religiosa e razziale.
Art. 6:
Sono soci ordinari le persone fisiche che
aderiscono all’Associazione e ne condividono gli scopi, impegnandosi a
realizzarli. La loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il
mancato versamento della quota annuale ne comporta la
decadenza.
- Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni
significative a favore
dell’Associazione.
- Sono soci Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici,
culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio
Direttivo.
- La qualifica di socio Sostenitore e socio Onorario non comporta il
versamento di alcuna quota
associativa.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere, con effetto dalla data di cancellazione dal registro
dei soci.
Art. 7:
I soci iscritti all’Associazione partecipano di diritto alla vita culturale ed
organizzativa della medesima.
L’esercizio di tale
attività è subordinato al regolare versamento di una quota sociale annua.
Art. 8:
La qualifica di associato si perde:
a) per indegnità
morale conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente
statuto;
b) per qualsiasi
attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione od il
proprio contributo all’attività dell’associazione sì da renderla strumento di
interessi non conformi agli scopi previsti dallo statuto;
c) per dimissioni;
d) per morosità nel
versamento della quota associativa;
e) l’esclusione di un
socio è deliberata dall’assemblea, con voto segreto, sentito l’interessato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9:
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio
direttivo:
d) il Consiglio dei
Probiviri;
e) il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Art. 10:
E’ prevista la nomina di Presidente e di soci onorari. Il titolo di socio
onorario viene conferito dall’Assemblea su proposta di soci e/o del Consiglio
Direttivo.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 11:
L’Assemblea Generale dei soci provvede a:
1) discutere ed
approvare il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo di ogni esercizio,
che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno;
2) fissare le
direttive per l’attività dell’Associazione;
3) eleggere da un
minimo di sette ad un massimo di nove membri componenti il Consiglio Direttivo,
che durano in carica tre anni e decadono dopo due mandati consecutivi;
4) discutere e
deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Art. 12:
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il
Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno, mediante affissione
dell’avviso di convocazione all’Albo dell’Associazione, integrato possibilmente
da avviso a mezzo posta o da altri annunci a mezzo di manifesti murali o
inserzioni da far pubblicare nei quotidiani del luogo, almeno quindici giorni
prima della data stabilita.
L’Assemblea Generale
ordinaria, che approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, deve essere
convocata entro il 30 aprile di ogni anno.-
Hanno diritto a
partecipare all’assemblea dell’Associazione tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale.
Le assemblee saranno
valide in prima convocazione se presenti almeno la maggioranza dei soci e, in
seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno,
trascorsa mezz’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
E’ ammessa una sola
delega per partecipante.
Art. 13: Le assemblee generali straordinarie deliberano sulle proposte di
modifica del presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento
dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario.
Art. 14:
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni delle
assemblee sono prese a maggioranza dei votanti e vengono fatte risultare da
appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da
due scrutatori qualora l’Assemblea generale abbia provveduto alle loro nomine
nel caso sia stata decisa la votazione a scrutinio segreto anziché per alzata di
mano.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15:
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove
membri nominati dall’Assemblea generale dei soci che rimangono in carica per un
triennio
Fa parte del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, in qualità di consulente tecnico \scientifico, il Responsabile
della Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Camposampiero.
Nell’Assemblea che
elegge il Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di
preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere.
In caso di cessazione
per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso
lo sostituisce con il primo dei non eletti nella precedente elezione, rimanendo
in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il
Consigliere cessato.
Art. 16:
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1) Eleggere nel
proprio seno il Presidente, un Vice Presidente vicario, il Segretario e il
Tesoriere che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
2) Deliberare sulle
questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del
caso.
3) Predisporre i
bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le
proposte della Presidenza.
4) Deliberare su ogni
atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione.
5) Dare parere su
ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
6) Procedere
all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per
accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo
gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
7) Deliberare
l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
8) Approvare il
rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci a favore
dell’Assemblea.
9) Deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a circoli, ad Enti ed
Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione
stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
10) Deliberare
sull’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione.
Dopo due assenze
consecutive ingiustificate o quattro assenze consecutive anche se giustificate,
il componente si considera decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 17:
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno o comunque
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata
specifica richiesta al Presidente almeno da tre componenti del Consiglio
Direttivo.-
Il Consiglio Direttivo
delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di
voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 18:
Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio, nominate dal Consiglio
stesso, composte da soci e non soci.
IL PRESIDENTE
Art. 19:
Il Presidente dell’Associazione:
- viene eletto dal
Consiglio Direttivo;
- rappresenta
l’Associazione ad ogni effetto;
- convoca e presiede
il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, attuandone le
deliberazioni;
- ha la firma di
qualsiasi atto e documento dell’Associazione;
- può delegare i
poteri di firma e di rappresentanza al Vice Presidente vicario o chi di
competenza;
- prende, in caso di
urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva
ratifica del Consiglio Direttivo.
IL VICE PRESIDENTE
VICARIO
Art. 20:
Il Vice Presidente vicario viene eletto dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione, coadiuva costantemente e sostituisce ad ogni effetto il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
SEGRETARIO
Art. 21:
Il Segretario dell’Associazione:
- viene eletto dal
Consiglio Direttivo e ha diritto di voto in quanto componente del Consiglio
Direttivo;
- provvede alla
stesura dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;
- cura la convocazione
delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;
- certifica il diritto
dei soci a partecipare alle assemblee;
- disbriga la
corrispondenza ordinaria;
- aggiorna l’elenco
dei soci e delle cariche sociali;
- provvede alla
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese previa ratifica del
Presidente o in sua assenza del Vice Presidente;
- cura la tenuta dei
documenti e dei libri contabili nelle forme d’uso;
- tiene l’inventario
dei beni dell’Associazione;
- procede a periodiche
verifiche contabili e di cassa con il Presidente, il Vice Presidente e il
Tesoriere;
- esamina e controlla
il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che verrà sottoposta
all’Assemblea dei Soci.
Art. 22:
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute previa ratifica del Consiglio Direttivo.
Art. 23: Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortuni
e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 4 della legge
266/91.
Art. 24:
L’Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il Collegio dei
Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che possono
essere anche non soci.
Il Collegio nomina fra
i suoi membri un Presidente. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i
libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi
debbono accompagnare con una relazione.
I Sindaci Revisori
potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo
senza avere voto deliberativo.
Art. 25:
L’Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che durano in
carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri
e di un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in
seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio
Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso dovrà
essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento all’interessato.
Le deliberazioni del
Collegio dei Probiviri dovranno essere esaminate nel termine massimo di 30
giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio
Direttivo ed ai Soci interessati, entro 60 giorni: il dispositivo della
deliberazione sarà affisso nella sede sociale.
Art. 26:
Il patrimonio è costituito da:
a) contributi versati
dai sostenitori;
b) quote sociali;
c) eccedenze attive
delle gestioni;
d) ogni eventuale bene
patrimoniale;
e) elargizioni e
lasciti costituiti a favore dell’Associazione e devoluzioni in beni fatti a
qualsiasi titolo a favore della
stessa.
Con il patrimonio l’Associazione provvede alle spese per il funzionamento ed a
tutti gli impegni per lo svolgimento delle proprie attività.
f) All’Associazione è
comunque vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO E MODIFICHE
Art. 27:
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato all’unanimità dal
Consiglio Direttivo e, successivamente, dall’Assemblea generale degli associati
in seduta straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di
voto.
In caso di scioglimento, per qualsiasi
causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della
legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28:
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria su
proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata (due terzi) dei
soci iscritti e presenti.
Art. 29:
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle disposizioni di legge.
Camposampiero, 3 febbraio
1997.-
Letto, confermato e
sottoscritto

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