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SOCI FONDATORI E STATUTO

SOCI FONDATORI
L'Associazione
Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo è nata il 3
febbraio 1997, con atto del notaio Giorgio Merone in Camposampiero, per volontà
e merito delle seguenti persone in qualità di SOCI FONDATORI.
I loro nomi sono:
- Enzo Mantovani
- Galileo Beghin
- Italo Bano
- Nilo Checchin
- Marisa Campagnolo
- Romano Barbiero
- Mario Volpato
- Carlo Meneghini
- Eugenio Zoccarato

ONLUS

Organizzazione
Non
Lucrativa
di
Utilità
Sociale
La nostra Associazione è iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale n. 145
del 14/11/2003, con classificazione: PD0599.

Clicca sull'icona per aprire la conferma dell'iscrizione

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nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

(Cercare in: Provincia PD - pag. 8)
Percorso:
1 -entrare nel
Portale Regionale delle Politiche Sociali cliccando
sulla stessa denominazione in blu;
2 -cliccare su "Non Profit"
dal menù in alto sotto la testata;
3 -nel menù a sinistra intitolato "Non Profit" cliccare
sulla voce "Nel territorio";
4 -nella cartina del Veneto che apparirà sulla nuova pagina, cliccare su
"Padova"
5 -ora sei arrivato nella pagina che cercavi, basta
solo un clic sulla lettera A in alto ed uno sulla pag. 09 in basso (se non trovi il nostro nominativo, cerca in ordine
alfabetico nelle pagine prossime a quella indicata).
Nota:
Gli
aggiornamenti del sito regionale possono far cambiare numero di pagina da un
giorno
all'altro, ma il percorso dovrebbe rimanere.


Clicca per scaricare
lo STATUTO in formato Word
oppure in formato PDF
Il presente Statuto, già
modificato dalle Assemblee Straordinarie del 02.09.99 –
07.11.2002 - 16.06.2003, ha subito una nuova serie di importanti modifiche
con l'Assemblea Straordinaria del 25 marzo 2010,
che l'ha approvato all'unanimità adeguandolo alle disposizioni ispirate dalla
Dgr n° 4314 del 29/12/2009. Le finalità originali, gli organi sociali e le
regole di democrazia interna sono tuttavia rimaste immutate nella formulazione
voluta e sottoscritta dai soci fondatori.
S T A T U T O
della
«ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE
DI CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO»,
con sede in Camposampiero
Piazza Vittoria n. 6/2
Cod. Fiscale 92132560282
Approvato dall’Assemblea
Straordinaria del 25 marzo 2010
Art.
1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’organizzazione di
volontariato denominata <<ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO E DELLA
STRADA DEL SANTO>>.
L’associazione ha sede in Camposampiero
Piazza Vittoria n. 6/2 e potrà inoltre istituire sezioni nei luoghi che ritenga
opportuno, previa approvazione di un regolamento di funzioni.
Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
Art. 2 - Statuto – Efficacia – Interpretazione
L’organizzazione di volontariato
<<Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo>> è
disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto
1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli
aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole
della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
Art. 3 - Durata e
ambito di operatività territoriale
La durata
dell’Associazione è illimitata e l’ambito di intervento è limitato al territorio
della Regione Veneto, nella Provincia di Padova.
ART. 4 – Finalità e
ambito di attività
L’Associazione non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nell’ambito socio-sanitario, principalmente nel settore delle persone colpite da
malattie cardiache, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:
-
promuovere, alla luce dei nuovi
orientamenti di cardiologia sociale, incontri, dibattiti, congressi sia
culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle problematiche
cardiache in generale;
-
realizzare una maggiore
sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei
cardiopatici;
-
diffondere la prevenzione e la
riabilitazione cardiologica.
Per il raggiungimento di
tali obiettivi, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
-
Organizzazione di conferenze
mediche divulgative per gli associati e per il pubblico (riguardanti le malattie
cardiocircolatorie ed anche altre patologie). Le conferenze hanno principalmente
l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei fattori di rischio al fine di
promuovere la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini. Tutte le
conferenze (di norma una in primavera ed una in autunno) sono tenute
gratuitamente da medici specialisti volontari.
-
Collaborazione con le scuole per
l’educazione sanitaria mediante la tenuta di conferenze mediche atte a
sensibilizzare gli studenti all’adozione di adeguati stili di vita, al fine di
prevenire le malattie cardiocircolatorie e non solo.
-
Promozione della socializzazione
mediante l’organizzazione di gite collettive di carattere culturale e
ricreativo, di incontri conviviali, di passeggiate collettive e partecipazione a
manifestazioni istituzionali dei Comuni ai quali l’associazione è iscritta.
-
Organizzazione della ginnastica
riabilitativa e di mantenimento per i cardiopatici, effettuata in palestra con
fisioterapisti laureati e la consulenza di un cardiologo. L’attività fisica di
mantenimento costituisce parte integrante della terapia farmacologica e produce
nel cardiopatico effetti positivi sia fisici che psicologici, oltre a favorire
la socializzazione e l’amicizia tra i partecipanti.
-
Attuazione di Giornate di
Sensibilizzazione in piazza, con controlli gratuiti ed anonimi alla popolazione
di alcuni fattori di rischio cardiovascolare (misurazione della glicemia, del
colesterolo, della pressione arteriosa, del giro vita, del peso e dell’altezza
con calcolo dell’indice di massa corporea).
A ciascuno intervenuto viene rilasciato un foglio recante i dati rilevati,
con l’invito a
farlo vedere al proprio medico. Tutte queste operazioni vengono effettuate
mediante la collaborazione operativa volontaria e gratuita di personale
infermieristico professionale e, possibilmente, in collaborazione
sinergica con altre
associazioni.
-
Celebrazione della Giornata
Mondiale del Cuore nella domenica stabilita ogni anno (in collaborazione con il
Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Camposampiero) per sensibilizzare i
cittadini ad effettuare gli opportuni controlli per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
- Distribuzione gratuita di opuscoli informativi sullo stile di vita in tutte
le
manifestazioni descritte.
- Distribuzione di
Calendari educativi dello stile di vita a tutte le scuole elementari,
medie e superiori del Camposampierese per la loro esposizione nelle
aule attive.
Art. 5 - Apoliticità
e aconfessionalità
L’Associazione è
estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
Art. 6 - Ammissione
- Sono soci ordinari
le persone fisiche che inoltrano domanda scritta di adesione all’Associazione e
ne condividono gli scopi, impegnandosi concretamente a realizzarli. La loro
ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea
nella prima riunione utile. Il mancato versamento della quota annuale ne
comporta la decadenza.
- L’ammissione a socio
è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di
recesso.
- Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni
significative a favore dell’Associazione.
- Sono soci Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici,
culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con ratifica
da parte dell’Assemblea nella prima riunione
utile.
- La qualifica di socio Sostenitore e socio Onorario non comporta il
versamento di alcuna quota associativa.
- Possono essere soci
solo le persone fisiche. Hanno tutti diritto di voto.
- Le persone
giuridiche non possono essere soci. Ad esse possono essere attribuite
benemerenze che non comportano diritto di voto.
Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti
all’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle
attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati
delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di
legge;
- prendere atto
dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti
all’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente
statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria
attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro;
- versare la quota
associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Art. 8 - Perdita
della qualifica di socio
- La qualità di socio
si perde per morte, recesso o esclusione.
- L’aderente
all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può
essere escluso dall’organizzazione.
- La qualità di socio
si perde anche per qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a
politicizzare la propria adesione od il proprio contributo all’attività
dell’associazione sì da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi
previsti dallo statuto;
- L’esclusione è
deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea
generale;
c) il Consiglio
Direttivo;
b) il Presidente;
d) il Collegio dei
Revisori dei Conti;
e) il Consiglio dei
Probiviri.
Art. 10 - Nomine a
titolo onorario
E’ prevista la nomina
di Presidente e di soci onorari. Il titolo di socio onorario viene conferito
dall’Assemblea su proposta di soci e/o del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – L’Assemblea
Generale
L’assemblea è composta
da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è
presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Gli aderenti possono
farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega
scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni delle
assemblee sono prese a maggioranza dei votanti e vengono fatte risultare da
appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
L’assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi,
tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni
dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a
tutti i soci. Il verbale è sottoscritto anche da due scrutatori qualora
l’Assemblea generale abbia provveduto alle loro nomine nel caso sia stata decisa
la votazione a scrutinio segreto anziché per alzata di mano.
Art. 12 – Compiti
dell’Assemblea Generale
L’assemblea provvede
a:
- approvare il conto
consuntivo, nonché quello preventivo di ogni esercizio, che si chiude al 31
dicembre di ogni anno;
- fissare l’importo
della quota sociale annuale;
- determinare le linee
generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale
regolamento interno;
- eleggere e revocare il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consiglio dei
Probiviri;
- deliberare su
quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame
dal Consiglio direttivo.
Art. 13 - Convocazione
dell’Assemblea
L’assemblea si
riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri
casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su
richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio
direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione
avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita
almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo
risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
L’Assemblea Generale
ordinaria, che approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, deve essere
convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
Hanno diritto a
partecipare all’assemblea dell’Associazione tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale.
Le assemblee saranno
valide in prima convocazione se presenti almeno la maggioranza dei soci e, in
seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno,
trascorsa mezz’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
E’ ammessa una sola
delega per partecipante.
Art. 14 – Assemblea
ordinaria
L’assemblea ordinaria
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Assemblea
straordinaria
L’assemblea
straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Non è ammessa la 2°
convocazione dell’assemblea straordinaria.
Art. 16 – Consiglio
Direttivo
-
Il consiglio direttivo è l’organo
di governo e di amministrazione dell’associazione
ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente
e dalla quale può essere revocato.
-
Il consiglio direttivo è composto
da un numero dispari minimo di sette o massimo di nove membri eletti
dall’Assemblea generale dei soci, che durano in carica tre anni e decadono dopo
due mandati consecutivi.
-
Fa parte del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto, in qualità di consulente tecnico- scientifico, il
Responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Camposampiero.
-
Nell’Assemblea che elegge il
Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a
2/3 dei componenti da eleggere.
-
In caso di cessazione per
qualsiasi motivo di unmembro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo
sostituisce con il primo dei non eletti nella precedente elezione, rimanendo in
carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il
Consigliere cessato.
-
Il Consiglio Direttivo
nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di
Commissioni Consultive e di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da
soci e non soci.
Art. 17 – Consiglio
Direttivo – le riunioni
- Il Consiglio
Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno o comunque ogniqualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata specifica richiesta
al Presidente almeno da tre componenti del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano.
- Le sedute e le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Dopo due assenze
consecutive ingiustificate o quattro assenze consecutive anche se giustificate,
il componente si considera decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 18 – Consiglio
Direttivo - compiti
Il Consiglio Direttivo ha
il compito di:
1) Eleggere nel
proprio seno il Presidente, un Vicepresidente vicario, il Segretario e il
Tesoriere che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
2) Assumere tutte le
iniziative necessarie per l’attuazione delle attività approvate dall’Assemblea
per il raggiungimento delle finalità associative.
3) Predisporre i
bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le
proposte della Presidenza.
4) Deliberare su ogni
atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione.
5) Dare parere su
ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
6) Procedere
all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per
accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo
gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
7) Deliberare
l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci, da sottoporre a
ratifica da parte dell’Assemblea.
8) Approvare il
rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci a favore
dell’Associazione.
9) Deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a circoli, ad Enti ed
Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione
stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
10) Deliberare
sull’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione.
Art. 19 – Il Presidente
Il Presidente
dell’Associazione:
a) viene eletto dal
Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a
scrutinio palese.
b) dura in carica
quanto il Consiglio Direttivo medesimo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte del Consiglio
Direttivo stesso;
c) rappresenta
l’Associazione ad ogni effetto;
d) convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
e) ha la firma di
qualsiasi atto e documento dell’Associazione;
f) non può delegare i
poteri di firma e di rappresentanza; in caso di impedimento del Presidente è il
Vice Presidente che lo sostituisce;
g) prende, in caso di
urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva
ratifica del Consiglio Direttivo;
h) almeno un mese
prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca
l’assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
i) La nomina del
Presidente deve essere comunicata all’ufficio regionale e all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Art. 20 – Vicepresidente
Il Vicepresidente
dell’Associazione viene eletto con voto palese a maggioranza fra i componenti
del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Non è possibile
prevedere la figura di più Vicepresidenti.
Art. 21 - Il Segretario
Il Segretario
dell’Associazione:
- viene eletto dal
Consiglio Direttivo e ha diritto di voto in quanto componente del Consiglio
Direttivo;
- provvede alla
stesura dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;
- cura la convocazione
delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;
- certifica il diritto
dei soci a partecipare alle assemblee;
- disbriga la
corrispondenza ordinaria;
- aggiorna l’elenco
dei soci e delle cariche sociali;
- provvede alla
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese previa ratifica del
Presidente o in sua assenza del Vice Presidente;
- cura la tenuta dei
documenti e dei libri contabili nelle forme d’uso;
- tiene l’inventario
dei beni dell’Associazione;
- procede a periodiche
verifiche contabili e di cassa con il Presidente, il Vice Presidente e il
Tesoriere;
- esamina e controlla
il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che verrà sottoposta
all’Assemblea dei Soci.
Art. 22 – Il Tesoriere
Qualora il Consiglio
Direttivo decida di nominare il Tesoriere, che potrà essere scelto anche al di
fuori del Consiglio Direttivo stesso, si provvederà a redigere un apposito
regolamento che armonizzi alcuni compiti del Segretario con quelli del
Tesoriere.
Art. 23 – Gratuità
dell’attività svolta
Tutte le cariche
sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
previa ratifica del Consiglio Direttivo
L’attività di
volontariato svolta da tutti i soci, compresi quelli che detengono cariche
associative, si intende prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione associativa, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione (Art. 2 –
Legge 11 agosto 1991, n. 266).
Tutti i rimborsi delle
spese sostenute dai soci sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio
Direttivo.
Art. 24 – Sindaci
Revisori
L’Assemblea ordinaria
nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei
Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che possono
essere anche non soci.
Il Collegio nomina fra
i suoi membri un Presidente. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i
libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi
debbono accompagnare con una relazione.
I Sindaci Revisori
potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo
senza avere voto deliberativo.
Art. 25 - Probiviri
L’Assemblea ordinaria
nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni ed i
cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su
ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia
disciplinare.
Il ricorso dovrà
essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento all’interessato.
Le deliberazioni del
Collegio dei Probiviri dovranno essere esaminate nel termine massimo di 30
giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio
Direttivo ed ai Soci interessati, entro 60 giorni: il dispositivo della
deliberazione sarà affisso nella sede sociale
Art. 26 – Risorse
economiche
Le risorse economiche
dell’organizzazione sono quelle ammesse dalla Legge 266/1991 e cioè:
- contributi degli
aderenti e/o di privati;
- quote sociali;
- contributi dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di
organismi internazionali;
- donazioni e lasciti
testamentari;
- rimborsi derivanti da
convenzioni;
- entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
Art. 27 - I Beni
I beni
dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I
beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i
beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la
sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
L’associazione ha
l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 29 - Proventi da
attività marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell’organizzazione.
L’assemblea delibera
sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le
finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
Art. 30 – Bilancio
- I documenti di
bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno.
- Il conto consuntivo
contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno
trascorso.
- Il bilancio è
predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 31 - Convenzioni
Le convenzioni tra
l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal
Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono
stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni
convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 32
- Dipendenti e collaboratori
L’organizzazione di
volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori
autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra
l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e
da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I dipendenti e i
collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 33 - Responsabilità
ed assicurazione degli aderenti
Gli aderenti che
prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e
per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 34 - Responsabilità
della organizzazione
L’organizzazione di
volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.
35 - Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di
volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 36 – Scioglimento
e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento è
deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli
associati.
In caso di
scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo la
liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
Art.
37 – Disposizioni Finali
Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto,
si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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