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SOCI FONDATORI E STATUTO

SOCI FONDATORI

     L'Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo è nata il 3 febbraio 1997, con atto del notaio Giorgio Merone in Camposampiero, per volontà e merito delle seguenti persone in qualità di SOCI FONDATORI.

I  loro nomi sono:

- Enzo Mantovani

- Galileo Beghin

- Italo Bano

- Nilo Checchin

- Marisa Campagnolo

- Romano Barbiero

- Mario Volpato

- Carlo Meneghini

- Eugenio Zoccarato

  ONLUS 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

     La nostra Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 14/11/2003, con classificazione:  PD0599.

  Clicca sulla lettera per ingrandire

Entra nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

(Cercare in: Provincia PD - pag. 10)

Percorso:

1 -entrare nel Portale Regionale delle Politiche Sociali  cliccando sulla stessa denominazione in blu; 

2 -cliccare su "Non Profit" dal menù in alto sotto la testata;

3 -nel menù a sinistra intitolato "Non Profit"  cliccare sulla voce "Nel territorio";

4 -nella cartina del Veneto che apparirà sulla nuova pagina, cliccare su "Padova"

5 -ora sei arrivato nella pagina che cercavi, basta solo un clic sulla lettera A in alto ed uno sulla pag. 10 in basso (se non trovi il nostro nominativo, cerca in ordine  alfabetico nelle pagine prossime a quella indicata). 

Nota: Gli aggiornamenti del sito regionale possono far cambiare numero di pagina da un giorno all'altro, ma il percorso dovrebbe rimanere.

Clicca per scaricare lo STATUTO in formato Word

Il presente Statuto comprende gli aggiornamenti apportati dalle Assemblee Generali del 02.09.99 – 07.11.2002  - 16.06.2003

S T A T U T O

 della “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO”, con sede in Camposampiero Piazza Vittoria n. 6/2.-

Art. 1: E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO E DELLA STRADA DEL SANTO”.

Art. 2: L’associazione ha sede in Camposampiero Piazza Vittoria n. 6/2 e potrà inoltre istituire sezioni nei luoghi che ritenga opportuno, previa approvazione di un regolamento di funzioni.

Art. 3: La durata dell’Associazione è illimitata e l’ambito di intervento è limitato al territorio della Regione Veneto.

Art. 4:  L’Associazione ha lo scopo di:

     - promuovere, alla luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, incontri, dibattiti, congressi sia culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in generale;

     -  realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici;

     -  diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica.

Art. 5: L’Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 6:   Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione e ne condividono gli scopi, impegnandosi a realizzarli. La loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota annuale ne comporta la decadenza.                                            
     - Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni significative a favore dell’Associazione.                                                                                                 
     - Sono soci Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.                                                          
     - La qualifica di socio Sostenitore e socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.                                                                                                     
     Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con effetto dalla data di cancellazione dal registro dei soci.

Art. 7: I soci iscritti all’Associazione partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa della medesima.

     L’esercizio di tale attività è subordinato al regolare versamento di una quota sociale annua.

Art. 8:   La qualifica di associato si perde:

     a) per indegnità morale conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;

     b) per qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione od il proprio contributo all’attività dell’associazione sì da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi previsti dallo statuto;

     c)  per dimissioni;

     d) per morosità nel versamento della quota associativa;

     e) l’esclusione di un socio è deliberata dall’assemblea, con voto segreto, sentito l’interessato.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9:  Sono organi dell’Associazione:

     a) l’Assemblea generale;

     b) il Presidente;

     c) il Consiglio direttivo:

     d) il Consiglio dei Probiviri;

     e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10: E’ prevista la nomina di Presidente e di soci onorari. Il titolo di socio onorario viene conferito dall’Assemblea su proposta di soci e/o del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11:  L’Assemblea Generale dei soci provvede a:

     1) discutere ed approvare il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno;  

     2) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;

     3) eleggere da un minimo di sette ad un massimo di nove membri componenti il Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni e decadono dopo due mandati consecutivi;

     4) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 12:  L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno, mediante affissione dell’avviso di convocazione all’Albo dell’Associazione, integrato possibilmente da avviso a mezzo posta o da altri annunci a mezzo di manifesti murali o inserzioni da far pubblicare nei quotidiani del luogo, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

     L’Assemblea Generale ordinaria, che approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.-

     Hanno diritto a partecipare all’assemblea dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

     Le assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, trascorsa mezz’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

     E’ ammessa una sola delega per partecipante.

Art. 13:  Le assemblee generali straordinarie deliberano sulle proposte di modifica del presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 14:  Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

     Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza dei votanti e vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due scrutatori qualora l’Assemblea generale abbia provveduto alle loro nomine nel caso sia stata decisa la votazione a scrutinio segreto anziché per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15:  Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri nominati dall’Assemblea generale dei soci che rimangono in carica per un triennio

     Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, in qualità di consulente tecnico \scientifico, il Responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Camposampiero.

     Nell’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere.

     In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti nella precedente elezione, rimanendo in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Art. 16:   Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

     1)  Eleggere nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente vicario, il Segretario e il Tesoriere che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

     2)  Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.

     3)  Predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della Presidenza.

     4) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.

     5)  Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

     6)  Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

     7)  Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.

     8)  Approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci a favore dell’Assemblea.

     9) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a circoli, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

     10)  Deliberare sull’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione.

     Dopo due assenze consecutive ingiustificate o quattro assenze consecutive anche se giustificate, il componente si considera decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 17:  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno o comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata specifica richiesta al Presidente almeno da tre componenti del Consiglio Direttivo.-

     Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18:  Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

IL PRESIDENTE

Art. 19:  Il Presidente dell’Associazione:

     - viene eletto dal Consiglio Direttivo;

     - rappresenta l’Associazione ad ogni effetto;

     - convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, attuandone le deliberazioni;

     - ha la firma di qualsiasi atto e documento dell’Associazione;

     - può delegare i poteri di firma e di rappresentanza al Vice Presidente vicario o chi di competenza;

     - prende, in caso di urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Art. 20: Il Vice Presidente vicario viene eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, coadiuva costantemente e sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

SEGRETARIO

Art. 21:  Il Segretario dell’Associazione:

     - viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha diritto di voto in quanto componente del Consiglio Direttivo;

     - provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;

     - cura la convocazione delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;

     - certifica il diritto dei soci a partecipare alle assemblee;

     - disbriga la corrispondenza ordinaria;

     - aggiorna l’elenco dei soci e delle cariche sociali;

     - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese previa ratifica del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente;

     - cura la tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d’uso;

     - tiene l’inventario dei beni dell’Associazione;

     - procede a periodiche verifiche contabili e di cassa con il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

     - esamina e controlla il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci.

Art. 22:  Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente  sostenute previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 23:  Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/91.

Art. 24:  L’Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che possono essere anche non soci.

     Il Collegio nomina fra i suoi membri un Presidente. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione.

     I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.

Art. 25:  L’Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che durano in carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

     Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.

     Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere esaminate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro 60 giorni: il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Art. 26:  Il patrimonio è costituito da:

     a) contributi versati dai sostenitori;

     b) quote sociali;

     c) eccedenze attive delle gestioni;

     d) ogni eventuale bene patrimoniale;

     e) elargizioni e lasciti costituiti a favore dell’Associazione e devoluzioni in beni fatti a qualsiasi titolo a favore della stessa.                                                                                 Con il patrimonio l’Associazione provvede alle spese per il funzionamento ed a tutti gli impegni per lo svolgimento delle proprie attività.

     f) All’Associazione è comunque vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO E MODIFICHE

Art. 27:  Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo e, successivamente, dall’Assemblea generale degli associati in seduta straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

     In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28:  Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata (due terzi) dei soci iscritti e presenti.

Art. 29:  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Camposampiero, 3 febbraio 1997.-

Letto, confermato e sottoscritto

 

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